Il nucleo duro del Diritto Internazionale Umanitario

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Esiste un complesso di norme, che costituisce il nucleo duro del Diritto Internazionale Umanitario, che si applica sempre, a tutti, in qualsiasi contesto di conflitto.
Sono norme che si applicano sempre.
Sono norme che devono applicarsi sempre.

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” […] 1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilitร , compresi i membri di forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanitร , senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole che si riferisca alla razza, al colore, alla religione o alla credenza, al sesso, alla nascita o al censo, o fondata su qualsiasi altro criterio analogo.
A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:
a. le violenze contro la vita e lโ€™integritร  corporale, specialmente lโ€™assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
b. la cattura di ostaggi;
c. gli oltraggi alla dignitร  personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
d. le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.
2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati. […]”.

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“Le parti in conflitto devono in ogni momento distinguere tra civili e combattenti. Gli attacchi possono essere diretti solo contro i combattenti. Gli attacchi non devono essere diretti contro i civili”.

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“Gli attacchi indiscriminati sono proibiti”.

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“Eโ€™ vietato lanciare un attacco dal quale ci si puรฒ attendere che provochi incidentalmente morti e feriti tra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto”.

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” […] I fanciulli riceveranno le cure e gli aiuti di cui hanno bisogno e, segnatamente:
a) dovranno ricevere una educazione, compresa l’educazione religiosa e morale, secondo i desideri dei loro genitori o, in assenza di questi, delle persone che ne hanno custodia;
b) saranno prese tutte le misure appropriate per facilitare la riunione delle famiglie temporaneamente divise;
c) i fanciulli di meno 15 anni [limite innalzato a 18 anni] non dovranno essere reclutati nelle forze armate o gruppi armati, nรฉ autorizzati a prendere parte alle ostilitร ;
d) la protezione speciale prevista nel presente articolo per i fanciulli di meno di 15 anni [18] continuerร  ad essere loro applicata anche se essi, malgrado le disposizioni del comma c, prendono parte direttamente alle ostilitร  e vengono catturati;
e) saranno prese misure, se necessario e, sempre che sia possibile, con il consenso dei genitori o delle persone che, in virtรน della legge o della consuetudine, ne hanno la custodia a titolo principale, per trasferire temporaneamente i fanciulli dalla zona in cui sono in corso le ostilitร  verso una zona piรน sicura del paese, e per farli accompagnare da persone responsabili della loro sicurezza e del loro benessere”.

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Sono norme di civiltร .
Sono principi di umanitร .
Sono norme e principi che la comunitร  internazionale ha l’obbligo assoluto di far rispettare.

ยฉ Avvocato Silvia Cignoli

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