Amministrazione di sostegno

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La Corte con questo Provvedimento ribadisce alcuni importanti principi:

  • la scelta tra amministrazione di sostegno, interdizione e
    inabilitazione non va operata in base al diverso grado di infermitΓ  o di incapacitΓ  della persona, ma in relazione alla concreta idoneitΓ  della misura a soddisfare le esigenze di protezione del soggetto interessato:
  • in altri termini, la domanda a cui occorre rispondere Γ¨: qual Γ¨ la misura piΓΉ idonea a soddisfare il bisogno di protezione della persona?
  • la misura, ricordano i Giudici di legittimitΓ , non Γ¨ diretta a sostituire la persona fragile nelle sue scelte di vita nΓ© a fornire una tutela patrimoniale richiesta dai familiari, ma a garantire semmai il benessere della persona e il migliore soddisfacimento dei suoi bisogni effettivi, nel rispetto del principio di autodeterminazione sancito dagli artt. 2 e 13 Cost. e dall’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilitΓ ;
  • in punto di valutazione circa l’ipotesi di applicare l’amministrazione di sostegno, occorre considerare se le esigenze di
    protezione possano essere adeguatamente soddisfatte mediante strumenti alternativi, quali ad esempio un sistema di deleghe o una adeguata rete familiare e sociale di supporto;
  • non vi puΓ² dunque essere alcun automatismo tra condizione invalidante e applicazione della misura, perchΓ© occorre verificare in concreto se e in quale misura la menomazione incida sulla capacitΓ  della persona di provvedere ai propri interessi e se l’esigenza di protezione non possa essere magari soddisfatta mediante strumenti meno invasivi della capacitΓ  di agire.

Β© Avvocato Silvia Cignoli

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