In Italia esistono due norme del Codice Penale che recitano così:
”
- Art. 604 bis
Salvo che il fatto costituisca piΓΉ grave reato, Γ¨ punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superioritΓ o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Γ vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivitΓ , Γ¨ punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciΓ² solo, con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanitΓ e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.
- Art. 604 ter
Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalitΓ di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attivitΓ di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalitΓ la pena Γ¨ aumentata fino alla metΓ .
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantitΓ di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante”.
In Italia abbiamo dunque giΓ una normativa che punisce, a livello penale, l’antisemitismo, in tutte le forme in cui si possa manifestare.
Qual Γ¨ dunque l’obiettivo del ddl in discussione?
Β© Avvocato Silvia Cignoli